Circolare Collegio Nazionale - Codice Ateco
In riferimento alla Circolare fornita dal Collegio Nazionale, sulla necessità di procedere alla variazione del codice Ateco d’attività:
- Per le persone fisiche in regime ordinario IVA il nuovo codice ATECO di attività doveva essere inserito già nella dichiarazione annuale IVA il cui termine di presentazione è scaduto il 30 aprile 2023;
- Per le persone in regime forfettario il nuovo codice ATECO di attività deve essere indicato nella dichiarazione Unico PF 2023 (redd. 2022) in scadenza il 30 novembre 2023;
- Per le associazioni professionali e le società tra professionisti il codice deve essere inserito sia nella dichiarazione annuale IVA in scadenza il 30 aprile 2023 sia nella dichiarazione dei redditi di prossima scadenza.
Chi avesse provveduto mediante una di queste “opzioni” non deve provvedere in altro modo.
- Per le persone che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2023 o chi abbia prodotto una variazione dopo la data del 1° gennaio 2023, è tenuto ad indicare il nuovo Codice Ateco nei modelli AA7 o AA9, procedendo all’invio in Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha suggerito di provvedere all’indicazione del codice corretto nella prossima dichiarazione dei REDDITI con scadenza il 30 novembre 2023, se non già spedita (per le persone di cui al punto 1. e 3.)
Per quanto riguarda invece la dichiarazione IVA presentata con l’errata indicazione del codice ATECO per l’attività prevalente (per chi al punto 2. non ha provveduto entro i termini del 30 aprile 2023 alla variazione ateco) può essere sanata, senza sanzioni, indicando i codici corretti nel modello REDDITI e presentando all’Agenzia delle Entrate il modello di variazione dati (Modello AA7 o AA9) entro il termine di presentazione del già menzionato modello.
Coloro i quali avessero prodotto una variazione dati in Agenzia Entrate dopo il 1° gennaio 2023 indicando il codice 74.94.12 anziché il nuovo codice 74.91.13 debbono provvedere alla presentazione di una nuova variazione dati (Modelli AA7 o AA9) sanando l’errore con ravvedimento operoso.
Spero di aver chiarito maggiormente la Circolare in oggetto.
Comunicazioni precedenti - Comunicazioni precedenti
L’Agenzia delle Entrate sollecita tutti gli Iscritti ad un controllo della propria posizione, adeguando il codice Ateco – il più celermente possibile – in modo che questo possa risultare almeno sulla dichiarazione Unico il cui invio scade il 30 novembre 2023.
Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati sollecita chi non fosse ancora in regola con tale adempimento, ad utilizzare la disciplina del ravvedimento operoso evitando in tal modo l’applicazione della sanzione art.5 co.6 D. Lgs.471/1997 che nei casi di mancata variazione di attività prevede una ammenda da € 500 a € 2.000.
Per quanto sopra al fine di aggiornare gli archivi della GSPA sollecitiamo gli iscritti ad effettuare con estrema urgenza la variazione del codice ATECO e di procedere con la trasmissione a mezzo PEC del documento attestante tale variazione al seguente indirizzo di posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
In occasione della riunione degli Esperti della Commissione Nazionale Isa, l’Agenzia delle Entrate ha informato il nostro delegato che solo 225 iscritti alla nostra Categoria hanno provveduto alla modifica del codice Ateco. Occorre ricordare che alla Categoria dei Periti Agrari è stato attribuito il Codice Ateco ESCLUSIVO 74.90.13, mentre il vecchio il codice Ateco 74.90.12 è rimasto in uso alla Categoria degli Agrotecnici.
La variazione del codice Ateco doveva essere comunicata - sia da parte dei contribuenti ordinari che da parte dei contribuenti forfettari - all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2022 e già inserita sia nella dichiarazione Iva 2023 che nell’Unico 2023.
L’Agenzia delle Entrate sollecita tutti gli Iscritti ad un controllo della propria posizione, adeguando il codice Ateco – il più celermente possibile – in modo che questo possa risultare almeno sulla dichiarazione Unico il cui invio scade il 30 novembre 2023.
Sarebbe auspicabile inoltre indirizzare i Colleghi, non ancora in regola, alla disciplina del ravvedimento operoso per l’adempimento della variazione non eseguita per non incorrere nella sanzione art.5 co.6 D. Lgs.471/1997 per variazione di attività non presentata è da € 500 a € 2.000.
Si usi il Modello AA9/12 ->https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa9_11-apertura-variazione-chiusura-pf/modello-e-istr-pi-pf
Come fare qui -> https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa9_11-apertura-variazione-chiusura-pf/come-variare-o-chiudere
Di seguito il comunicato ENPAIA e Collegio Nazionale
Il Capo Ufficio gestione indicatori sintetici di affidabilità PMI a (Roma) ha trasmesso al Consiglio Nazionale, su richiesta del medesimo, una nota ufficiale sulle modalità di aggiornamento della tabella di classificazione delle attività economiche "Ateco 2007 - Aggiornamento 2022" che integralmente alleghiamo.
Si ricorda brevemente la questione. Nella revisione annuale 2022 l’Istat ha accolto le reiterate istanze del Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati fornite in seno alla Commissionale Nazionale esperti Isa (Indici sintetici di affidabilità), stabilendo la separazione del codice Ateco 74.90.12 e la creazione di due nuovi codici: il 74.90.13 dedicato alle attività di consulenza fornita dai periti agrari e il 74.90.14 per le attività di consulenza fornite da altri economisti specializzati in agricoltura. D'ora in poi, quindi, il codice 74.90.12 manterrà solo le attività di consulenza fornite dagli agrotecnici. Il 74.90.11 rimane appannaggio degli agronomi.
In caso di problematiche di attribuzione del codice si consiglia di seguire questo indirizzo proveniente dal Consiglio Nazionale (20 Ottobre 2022)
Si riporta di seguito alcuni estratti della CONSULENZA GIURIDICA N. 956-6/2022
ISTANZA PRESENTATA IL 01/02/2022 - risposta 11 Maggio 2022
il Collegio Nazionale dei Periti Agrari ha chiesto delucidazioni in merito alla divisione del codice 74.90.12 ed assegnazione del codice 74.90.13, chiedendo se i propri iscritti devono compilare un modello di variazione AA9 con l'indicazione della variazione, e con quale decorrenza. L'Agenzia delle Entrate, Risponde così al quesito:
"I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate [...]. All'interno dell'area riservata occorrerà selezionare il servizio "Cassetto fiscale" e aprire la sezione "Dati anagrafici" per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione "Altre attività" per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie»
[...]
"I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate. Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati si ricorda che:
- se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modellipubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.)"