INI-PEC obbligatoria per cercare il Perito Agrario professionista
Di seguito si riportano i collegamenti ai database nazionali e ministeriali ai fini della ricerca di un Perito Agrario sull'intero territorio nazionale.
Cerca il Professionista (SOLO SE ESERCENTE) tramite INI-PEC Nota: la ricerca è attiva solamente tramite codice fiscale.
Utilità di Calcolo del Codice Fiscale
Gent.mi In osservanza della Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato, devono essere dotati di casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), per comunicare con le pubbliche amministrazioni in genere ed i Collegi Professionali Provinciali e Nazionali, oltre ad essere un utile strumento per l’attività professionale stessa.
Questo strumento consente l'invio e la ricezione di corrispondenza con validità legale analoga a quella spedita o ricevuta a mezzo lettera raccomandata, con notevole risparmio di risorse economiche per le casse di questo Collegio.
Il Consiglio Nazionale nel 2023 ha stipulato una convenzione con la società Namirial Spa, Ente Certificatore, per consentire l’apertura delle caselle PEC, ad un costo contenuto, agli iscritti che ne sono sprovvisti tramite i Collegi Territoriali. Ogni Collegio potrà aderire autonomamente e riceverà la proposta personalizzata in base alle loro esigenze, contenenti gli accordi stipulati in convenzione con il Nazionale.
Per tutte le caselle PEC con estensione peritiagrari.pro, emesse dal Collegio Nazionale si prevede di effettuare il porting gratuito, variando conseguentemente la condizione economica, notevolmente inferiore a carico dell’iscritto.
Per eventuali chiarimenti rispetto le attività, gratuite, di portabilità del dominio e/o chiarimenti circa gli aspetti commerciali indichiamo di seguito i contatti del funzionario commerciale della società Namirial Spa.
DI seguito la proposta.
Si è iniziato a invitare professionisti e imprese a verificare il rispetto degli obblighi introdotti dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) in materia di PEC e domicilio digitale, e a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese o all'Ordine Professionale competente per territorio.
Non tutti hanno regolarmente adempiuto alle disposizioni che fissavano (per imprese e professionisti) l’obbligo di comunicare il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020: alcune imprese o professionisti non hanno un indirizzo PEC valido, o non hanno completato la procedura telematica necessaria per iscrivere effettivamente la PEC..
Alla stregua di ciò, più di una CCIAA italiana ha cominciato con le cancellazioni d’ufficio e l’irrogazione delle sanzioni a chi non è in regola.
Negli ultimi mesi, più di una Camera di Commercio, mediante appositi avvisi pubblicati sui propri portali, ha invitato tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, le quali non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio o all'Ordine.
Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a cancellare gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI - PEC del sito ufficiale INI-PEC.
In mancanza del rispetto dell’obbligo, per le imprese inadempienti si rischia da parte delle Camere di Commercio l’attribuzione d'ufficio di un domicilio digitale (in pratica, si tratterà, di una nuova e diversa PEC).
Tale domicilio digitale sarà attivo solo in ricezione e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC: tutti lo potranno utilizzare per notificare all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione e atto (come, ad esempio, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari quali sanzioni del Codice della Strada, etc.) e tale domicilio digitale sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
Si ricorda che il domicilio digitale-PEC oltre ad essere valido e attivo, deve essere anche “univoco”.
Sono per ciò contrastanti con la normativa vigente:
-- la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale, ad esempio, di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);
-- la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
-- la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
-- l’utilizzo di una medesima PEC - domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi “trasferita” a una impresa di nuova costituzione.
L’elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d’ufficio il domicilio digitale verrà, di volta in volta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sia alla pagina relativa all’Albo camerale sia in quella inerente alla sezione del Registro Imprese.
Dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno 45 giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC - domicilio digitale.