I Crediti Formativi Professionali
L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Si possono conseguire CFP:
- a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
- b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate negli artt.4, 5, 6 del Regolamento per la formazione.
Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP e il numero massimo di CFP cumulabili è 90. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
Il regolamento individua diverse tipologie di attività formative che permettono di conseguire CFP:
- “Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’Agricoltura dell’Ambiente e del Territorio nel sistema di istruzione secondaria, superiore e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;
- “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano. Si mette qui di seguito a disposizione il fac-simile della certificazione delle Competenze Abilità Professionale Dimostrabile
Obbligo di aggiornamento professionale
L’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137: “Art. 1 Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare………
Art. 3
Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua……..”
Il legislatore ha pertanto previsto l’obbligo in capo ai Professionisti dell’aggiornamento formativo. In data 16/10/2013 il CNPAPAL (Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) ha adottato il Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario, in data 28 marzo 2014 sono state approvate le “LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA”.
In data 11/12/2014 il CNPAPAL ha presentato agli ordini territoriali il portale per la gestione della Formazione oltre alle integrazioni alle “LINEE DI INDIRIZZO FORMAZIONE CONTINUA” ed a fine Dicembre è stato reso disponibile sul portale del CNPAPAL il modulo per l’Autocertificazione dell’Aggiornamento Informale.
In data 31/05/2018 il CNPAPAL ha approvato il nuovo regolamento della formazione continua con entrata in vigore dal 1° luglio 2018 e efficace dal 1 gennaio 2018.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati dall'obbligo
Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale. Sono esonerati dalla formazione gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione. Possono essere motivo di esonero ( totale o parziale) dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte del professionista, i seguenti casi:
- il professionista in attività che abbia superato il 70° anno di età e che risulti aver ottemperato agli obblighi della Formazione Continua di cui all’art. 3 del Regolamento della Formazione Continua negli ultimi tre anni di iscrizione all’Albo;
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Sono previsti esoneri parziali/totali in caso di Maternità /Paternità per un anno, servizio militare volontario e servizio civile, Malattia o Infortunio, Assistenza figli o parenti entro il primo grado cosi come esplicato nelle integrazioni alle linee di indirizzo per la formazione continua.
Il Professionista che intende usufruire dell’esonero, dovrà inoltrare domanda al proprio Ordine Territoriale con la richiesta di esenzione secondo l’articolo 12 del Regolamento per la formazione; l’Ordine Territoriale, valutata la domanda presentata dal Professionista, provvederà a riconoscere l’esonero inviando comunicazione sia all’iscritto che al CNPAPAL provvedendo poi ad inserirlo nella piattaforma della Formazione Continua.
Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento della Formazione Continua. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l’attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.