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Taglio colturale: conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 104-2023

Un chiarimento sul doppio vincolo paesaggistico a seguito del documento a firma del Direttore Generale del Masaf Dott.sa Alessandra Stefani del 16 gennaio 2024. L’atto chiarisce che la modifica normativa proposta con l’emendamento dell’Onorevole De Carlo riguarda solo ed esclusivamente i boschi e , in particolare, le attività di “taglio colturale”. Le definizioni di “bosco” e di “taglio colturale”, come ripreso anche nella circolare del Masaf, sono quelle presenti negli Articoli 3 - commi 3 e 4 e art. 7 comma 13 del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF).

Con la modifica all’art 149 “Interventi non soggetti ad autorizzazione” al comma 1 lettera c) infatti è chiaro che si tratta di estendere una deroga per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) , purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Le modifiche normative come quella sul doppio vincolo si possono condividere o meno, ma, affermare che “si possono abbattere alberi senza autorizzazione nelle foreste, nei giardini, nei parchi e anche negli alberi commemorativi”, è assolutamente non veritiero rispetto alla modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Art.5-bis della Legge n. 136 del 9 ottobre 2023.

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